FAQ generali

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DOMANDE POSTE FREQUENTEMENTE

FAQ n. 007: Si possono versare i contributi all’EBINS senza essere iscritti?

Risposta: No.
Le aziende che regolano il rapporto con i loro dipendenti con il contratto ANINSEI possono essere iscritte o non iscritte alla stessa, l’iscrizione alle associazioni di categoria è libera.
L’ANINSEI stipula i contratti per i propri soci e alcune clausole contrattuali che la legge demanda alla trattativa tra le parti sono riservate solo agli stessi.
Vedi CCNL 2015/2018 Parte prima Art. 3 Ente Bilaterale Nazionale;
Vedi CCNL 2015/2018 Parte prima Art. 24 Apprendistato professionalizzante e Art. 24.1;
Vedi CCNL 2015/2018 Parte Seconda Art.1 Sfera di applicazione (ultimi capoversi);
Vedi CCNL 2015/2018 Allegati 1, 2, 5 e 6
E’ evidente quindi che il semplice riferimento al CCNL ANINSEI nei rapporti con i dipendenti non attribuisce quanto riservato esclusivamente agli aderenti all’ANINSEI. Tra questo anche l’adesione all’EBINS.
La quota di iscrizione all’ANINSEI e/o all’EBINS prevede un contributo una tantum di 170,00 euro e un contributo annuale c di 680,00 euro.
Poiché l’iscrizione ad ANINSEI e/o all’EBINS è volontaria rimane per tutte le aziende la possibilità di assolvere gli obblighi contrattuali della bilateralità versando mensilmente in busta paga al lavoratore l’E.A.R. di 25,00 euro per 13 mensilità.
Per le Aziende con 2 o più dipendenti a tempo pieno o con part time > 50% l’iscrizione all’ANINSEI è economicamente vantaggiosa. Il comma 4 dell’Art. 3 Parte prima del CCNL 2015/2018 è chiarissimo:
4 – a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 3.
Per aderire al sistema bilaterale ci si deve iscrivere e versare quanto previsto.


FAQ n. 006: Una azienda che si iscrive a ANINSEI nel 2017 deve versare il contributo all’EBINS per i suoi lavoratori anche per il 2016?

Risposta: No, se ha erogato direttamente ai lavoratori in busta paga l’E.A.R. di 25,00 euro per i tutti i mesi + 13a nel 2016, altrimenti sì.


FAQ n. 005: L’importo mensile pari a € 10,00 deve essere versato anche quando un dipendente è assente per astensione facoltativa o per congedo straordinario (quindi senza alcuna retribuzione da parte dell’azienda)?

Risposta: Sì, no se trattasi di aspettativa di cui all’art. 53 del CCNL 2015-2018


FAQ n. 004: Quali sono i vantaggi per i lavoratori iscritti alla bilateralità?

Risposta: Le attribuzioni degli “enti bilaterali” sono elencate nella stessa definizione posta dall’art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 276/2003: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”. Nella sezione BANDI sono evidenziati i contributi di volta in volta destinati ai lavoratori ed alle aziende.


FAQ n. 003: Quale è la procedura di iscrizione ad Aninsei (e all’Ente Bilaterale)?

Risposta: Il datore di lavoro potrà associarsi all’ANINSEI compilando la domanda di adesione all’ANINSEI e versando il contributo di iscrizione una tantum di 170,00 euro e la quota associativa annuale di 680,00 euro per il 2021, risulterà così automaticamente iscritto all’ente bilaterale senza costi aggiuntivi.


FAQ n. 002: Quali sono le modalità di versamento dei contributi all’ Ente Bilaterale per i datori di lavoro iscritti ad Aninsei o all’Ente Bilaterale?

Risposta: Le imprese che si iscrivono all’ANINSEI sono automaticamente iscritti alla bilateralità. Qualora non volessero iscriversi ad ANINSEI, debbono provvedere direttamente agli obblighi della bilateralità erogando ai lavoratori, un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità.
Le aziende iscritte invece, versano i contributi alla Bilateralità, mensilmente, con il modello F24  indicando la causale per l’EBINS è EBNS, il mese e l’annodi riferimento in formato numerico e l’importo relativo. In caso di versamento di arretrati va utilizata una riga per ogni mese.
Il contributo pari a 120,00 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, è frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro.
Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%.
Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori.
Il CCNL 2015/2018 all’art.3, Parte I, prevede che le imprese non iscritte all’ANINSEI, non aderenti al sistema bilaterale e che quindi non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 3. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro.


FAQ n. 001: Quali sono le modalità di versamento dei contributi all’ Ente Bilaterale per i datori di lavoro non aderenti ad Aninsei o all’Ente Bilaterale?

Risposta: I datori di lavoro non iscritti all’ANINSEI o all’Ente Bilaterale non possono versare i contributi all’ Ente Bilaterale . Il CCNL 2015/2018 all’art.3, Parte I, prevede che le imprese non iscritte all’ANINSEI e non aderenti al sistema bilaterale, e che quindi non versano il relativo contributo mensile di 10,00 euro per ogni lavoratore (5,00 euro per lavoratori Part time <=50%), devono erogare ai lavoratori, un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 3. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro .